Fabbrichi prodotti da costruzione? Li vendi oppure li acquisti per i tuoi cantieri?
Il nuovo CPR (Construction Products Regulation), il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione, riguarda queste attività, con responsabilità diverse lungo la filiera.
Il Regolamento (UE) 2024/3110 si applica in via generale dall’8 gennaio 2026, ma il passaggio alle nuove regole avviene gradualmente, per famiglie di prodotti. Per capire che cosa fare, quindi, bisogna partire dai prodotti che la propria impresa tratta.
Che cosa cambia rispetto al precedente regolamento
La marcatura CE e la dichiarazione di prestazione sono strumenti già familiari a molti operatori dell’edilizia. Il nuovo CPR amplia questo sistema, dando maggiore spazio alle prestazioni ambientali dei prodotti e alla disponibilità delle informazioni.
Le novità principali riguardano:
- I dati ambientali, che entrano progressivamente nella dichiarazione del prodotto, a partire dagli impatti sul clima.
- La dichiarazione di prestazione e di conformità, che nel nuovo regime sostituisce la precedente dichiarazione di prestazione.
- Il passaporto digitale del prodotto, attraverso il quale saranno consultabili documenti e informazioni, secondo le regole che definiranno il sistema.
Per le imprese, questo significa conoscere meglio i propri prodotti e organizzare i dati che li accompagnano. Una parte delle informazioni è già disponibile, ma spesso si trova in uffici diversi o deve essere richiesta ai fornitori.
Quali prodotti sono coinvolti?
Il CPR riguarda i prodotti destinati a essere incorporati stabilmente nelle opere di costruzione. Parliamo, per esempio, di cementi, isolanti, serramenti, elementi strutturali in legno o metallo, prefabbricati in calcestruzzo e materiali per coperture.
Non basta però riconoscere il materiale. Conta anche a che cosa serve il prodotto e quale norma tecnica lo riguarda.
Una porta destinata a una via di fuga, per esempio, deve rispondere a esigenze diverse da una porta utilizzata in un altro contesto. La marcatura CE, da sola, non dice se un prodotto sia adatto a qualsiasi progetto.
Produci, importi o rivendi? Gli obblighi cambiano
Chi fabbrica un prodotto e lo vende con il proprio nome o marchio deve occuparsi delle verifiche e della documentazione richieste. Questo ruolo può riguardare anche chi fa realizzare il prodotto da un’altra azienda e lo commercializza con il proprio marchio.
Chi importa da un Paese esterno all’Unione europea deve verificare che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi applicabili. Chi rivende deve controllare la presenza delle marcature e dei documenti richiesti, prestando attenzione anche alle condizioni di conservazione e trasporto.
Nella stessa impresa possono convivere ruoli diversi. Si può fabbricare un prodotto e rivenderne un altro acquistato da un fornitore: le responsabilità vanno ricostruite per ciascuna attività.
Essere una microimpresa non comporta un’esenzione automatica. Il regolamento prevede alcune semplificazioni, ma occorre verificare se ricorrono le condizioni per utilizzarle.
Perché diventano importanti i dati ambientali
Il nuovo CPR porta nella documentazione del prodotto informazioni sugli impatti ambientali lungo il suo ciclo di vita.
Per un fabbricante, il lavoro comincia dai materiali utilizzati e dai processi produttivi. Se cambia un componente o un fornitore, può essere necessario aggiornare anche i dati collegati al prodotto.
È un tema che riguarda direttamente l’organizzazione aziendale. In una piccola impresa sarà spesso l’imprenditore a seguire questa ricostruzione; in una realtà più grande servirà il contributo di ufficio tecnico, acquisti, produzione e qualità.
Chi dispone già di una EPD, la dichiarazione ambientale di prodotto, può avere una base utile. Bisogna però verificarne la compatibilità con le nuove richieste: una EPD non sostituisce automaticamente la documentazione prevista dal CPR.
Bisogna già avere il passaporto digitale?
La data generale di applicazione del regolamento non rende automaticamente obbligatorio il passaporto digitale per tutti i prodotti.
La sua introduzione dipende dagli atti europei che definiranno il sistema. Nel frattempo, un passo utile è raccogliere e tenere aggiornati i documenti che dovranno alimentarlo.
Lo stesso criterio vale per il passaggio alle altre nuove regole: le tempistiche vanno verificate per la specifica famiglia di prodotti. Il Piano di lavoro europeo indica le tappe previste, ma le sue date non sono tutte scadenze vincolanti per le imprese.
E se acquisti materiali per i cantieri?
Anche chi non fabbrica prodotti ha interesse a seguire questo cambiamento.
Quando scegli un materiale, devi poter confrontare le prestazioni dichiarate con le esigenze del progetto. Nelle gare pubbliche occorre verificare anche il capitolato e i Criteri ambientali minimi, i CAM, applicabili.
La marcatura CE e una EPD sono elementi da esaminare, non una garanzia automatica che ogni richiesta della gara sia soddisfatta. Avere informazioni complete dai fornitori aiuta a effettuare queste verifiche prima di presentare un’offerta o acquistare i materiali.
Da dove cominciare
Partirei da un prodotto che rappresenta bene l’attività dell’impresa, oppure da una commessa abituale.
Quali documenti abbiamo? Sono aggiornati? Sappiamo quali informazioni chiedere al fornitore e chi deve controllarle?
Da qui si può capire quali lacune colmare subito e quali attività programmare in relazione all’applicazione delle nuove regole. È un lavoro circoscritto, che permette di stimare l’impegno necessario prima di estenderlo agli altri prodotti.
Vuoi capire quali passaggi riguardano la tua impresa?
Domande frequenti sul nuovo CPR
Da quando si applica il nuovo CPR?
Il Regolamento (UE) 2024/3110 si applica in via generale dall’8 gennaio 2026. La transizione dipende però dalle specifiche tecniche e dalla famiglia di prodotti.
Il passaporto digitale è obbligatorio per tutti dall’8 gennaio 2026?
No. Il CPR collega l’obbligo al sistema definito da un atto delegato: gli obblighi si applicano 18 mesi dopo la sua entrata in vigore (articoli 22 e 80).
Una EPD sostituisce la documentazione CPR?
No. La dichiarazione ambientale di prodotto può fornire dati utili, ma non sostituisce automaticamente la dichiarazione di prestazione e di conformità.
Le microimprese sono esentate dal CPR?
Non esiste un’esenzione generale legata alla dimensione dell’impresa. Le semplificazioni previste richiedono specifiche condizioni.
La marcatura CE basta per usare un materiale in cantiere?
Occorre confrontare le prestazioni dichiarate con l’uso previsto e i requisiti del progetto. Nelle gare pubbliche vanno verificati anche capitolato e CAM applicabili.
Fonti e approfondimenti
Regolamento (UE) 2024/3110 su EUR-Lex: dichiarazione di prestazione e di conformità (art. 15), obblighi degli operatori (artt. 22–24), passaporto digitale (artt. 75–80), transizione e applicazione (artt. 95–96).
Piano di lavoro CPR 2026–2029 della Commissione europea.
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