Regolamento batterie UE: conoscere la filiera per fare scelte migliori

In questo articolo vediamo a chi si applica il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie, quali obblighi introduce e quali scadenze sono già operative. Vedremo anche quali parti del Regolamento sono ancora in evoluzione e da dove partire per capire la posizione della propria impresa.

Il Regolamento non riguarda soltanto chi produce accumulatori. Coinvolge anche chi importa, distribuisce o immette sul mercato prodotti che contengono una batteria: smartphone, utensili, elettrodomestici, giocattoli, dispositivi medicali, apparecchiature industriali. Il quadro è aggiornato a ottobre 2026.

Punti chiave

  • Alcuni obblighi sono già operativi: marcatura CE e valutazione della conformità dal 2024, responsabilità estesa del produttore e simbolo della raccolta differenziata dal 18 agosto 2025.
  • Il 18 febbraio 2027 è la prossima scadenza rilevante: QR code su tutte le batterie, passaporto digitale per batterie EV, LMT e industriali oltre 2 kWh, rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili.
  • La due diligence sulle materie prime si applica dal 18 agosto 2027 alle imprese con fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di euro, soglia che potrebbe essere innalzata.
  • Etichetta armonizzata e dichiarazione dell’impronta di carbonio dipendono da atti della Commissione non ancora adottati: le date indicate nel Regolamento sono soglie minime, non decorrenze certe.

Che cos’è il Regolamento europeo sulle batterie

Il Regolamento (UE) 2023/1542, spesso indicato come EUBR (EU Batteries Regulation), è entrato in vigore il 17 agosto 2023 e si applica dal 18 febbraio 2024. Ha sostituito la Direttiva 2006/66/CE, abrogata dal 18 agosto 2025 salvo alcune disposizioni transitorie.

Il cambio di impostazione è netto. La vecchia direttiva si occupava soprattutto della batteria a fine vita: raccolta, trattamento, riciclo. Il Regolamento interviene sull’intero ciclo di vita: progettazione, composizione chimica, prestazioni e durabilità, etichettatura, tracciabilità delle informazioni, approvvigionamento delle materie prime, gestione del rifiuto.

Essendo un regolamento, si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento. Le norme nazionali intervengono solo su aspetti specifici, come le sanzioni e l’organizzazione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore.

Quali batterie rientrano nel Regolamento

Il Regolamento si applica a tutte le batterie immesse sul mercato dell’Unione, indipendentemente da dove siano state prodotte. Le batterie sono suddivise in cinque categorie, alle quali corrispondono obblighi diversi:

  • batterie portatili: sigillate, di peso non superiore a 5 kg, come quelle di dispositivi elettronici, utensili ed elettrodomestici;
  • batterie SLI: destinate all’avviamento, all’illuminazione e all’accensione dei veicoli;
  • batterie LMT: alimentano i mezzi di trasporto leggeri, come e-bike e monopattini elettrici;
  • batterie per veicoli elettrici: destinate alla trazione di veicoli elettrici e ibridi;
  • batterie industriali: progettate per uso industriale, compresi i sistemi di accumulo di energia.

Un aspetto spesso sottovalutato: il Regolamento si applica anche alle batterie incorporate in un prodotto o aggiunte a esso. Un’impresa che vende un dispositivo con batteria non può quindi considerare la conformità della batteria una questione che riguarda soltanto il proprio fornitore.

La categoria determina gli obblighi. Il passaporto digitale, per esempio, riguarda solo batterie EV, LMT e industriali oltre 2 kWh, mentre la rimovibilità da parte dell’utilizzatore riguarda le batterie portatili. Il primo passo è sempre classificare correttamente le batterie che si trattano.

Quali imprese sono coinvolte

Gli obblighi non dipendono dal settore, ma dal ruolo che l’impresa ricopre nella catena di immissione sul mercato. Il Regolamento distingue diverse figure:

  • fabbricante: chi produce la batteria, o la fa progettare o produrre, e la commercializza con il proprio nome o marchio;
  • importatore: chi immette sul mercato UE una batteria proveniente da un Paese terzo;
  • distributore: chi mette a disposizione sul mercato una batteria già immessa da altri;
  • produttore, ai fini della responsabilità estesa: chi rende disponibile per la prima volta una batteria in uno Stato membro, anche quando è incorporata in un’apparecchiatura o in un veicolo.

Ogni ruolo ha obblighi propri. Il fabbricante risponde della conformità della batteria; importatore e distributore hanno obblighi di verifica e di cooperazione con le autorità. Il produttore deve registrarsi e finanziare la gestione dei rifiuti di batterie.

La stessa impresa può ricoprire più ruoli. Chi commercializza una batteria con il proprio marchio, o la modifica in modo sostanziale, assume gli obblighi del fabbricante. Chi importa un dispositivo con batteria è di norma anche produttore ai fini della responsabilità estesa. Per questo il certificato del fornitore, da solo, non basta a chiudere la questione.

Quali obblighi introduce il Regolamento

Gli obblighi si possono raggruppare in sei aree. Non tutti si applicano a ogni categoria di batteria, e non tutti sono già operativi.

Conformità e marcatura CE

Dal 18 agosto 2024 le batterie devono essere sottoposte a valutazione della conformità e recare la marcatura CE. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica, segue la procedura di valutazione prevista e redige la dichiarazione UE di conformità. Già operative anche le restrizioni sulle sostanze, come i limiti per mercurio, cadmio e piombo.

Etichettatura e QR code

Dal 18 agosto 2025 tutte le batterie devono riportare il simbolo del bidone barrato per la raccolta differenziata. L’etichetta armonizzata con le informazioni generali (fabbricante, categoria, data di fabbricazione, peso, capacità, composizione chimica) è invece subordinata a un atto di esecuzione della Commissione non ancora adottato.

Dal 18 febbraio 2027 tutte le batterie dovranno avere un QR code che rinvia alle informazioni sul prodotto.

Passaporto digitale della batteria

Dal 18 febbraio 2027 le batterie per veicoli elettrici, le batterie LMT e le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh immesse sul mercato dovranno avere un passaporto digitale. Si tratta di un registro elettronico, accessibile tramite QR code, che raccoglie dati su composizione, prestazioni, durabilità, fine vita e, quando applicabili, impronta di carbonio e contenuto riciclato. L’accesso è differenziato: alcune informazioni sono pubbliche, altre riservate ad autorità o operatori con interesse legittimo.

L’obbligo riguarda le batterie immesse sul mercato da quella data, non quelle già in circolazione. La difficoltà principale non è tecnologica: è ottenere dai fornitori dati affidabili e aggiornabili.

Rimovibilità e sostituibilità

Dal 18 febbraio 2027 le batterie portatili incorporate nei prodotti dovranno essere rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale, con strumenti di uso comune. Le batterie LMT dovranno essere sostituibili da un professionista indipendente. Sono previste deroghe per alcune categorie di prodotti, che la Commissione ha ampliato con un atto delegato del luglio 2026 (vedi più avanti).

Due diligence sulle materie prime

I fabbricanti e gli importatori che immettono batterie sul mercato devono adottare una politica di due diligence su cobalto, litio, nichel e grafite naturale: gestione dei rischi di filiera, verifica da parte di un organismo notificato, comunicazione pubblica.

Il Regolamento (UE) 2025/1561 ha rinviato l’applicazione al 18 agosto 2027. Sono esclusi gli operatori con fatturato netto inferiore a 40 milioni di euro, purché non appartengano a un gruppo che supera la soglia su base consolidata.

L’esclusione riguarda solo la due diligence, non il resto del Regolamento. Una PMI sotto soglia resta soggetta agli altri obblighi legati al suo ruolo, e può comunque ricevere richieste di informazioni dai clienti obbligati.

Responsabilità estesa del produttore e fine vita

Dal 18 agosto 2025 si applicano le regole sulla responsabilità estesa del produttore (EPR): registrazione nel registro nazionale di ciascuno Stato membro in cui si immettono batterie, adesione a un sistema di raccolta, finanziamento della gestione dei rifiuti. Gli obiettivi di raccolta e di riciclo crescono nel tempo; a settembre 2026 la Commissione ha confermato che gli obiettivi di efficienza di riciclo e recupero dei materiali restano invariati.

Le scadenze del Regolamento batterie

Il calendario è progressivo e alcune date sono condizionate all’adozione di atti della Commissione. La tabella riporta le principali, aggiornate a ottobre 2026.

DataCosa si applicaStato a ottobre 2026
18 febbraio 2024Applicazione generale del RegolamentoOperativo
18 agosto 2024Valutazione della conformità, marcatura CE, dichiarazione UE di conformitàOperativo
18 agosto 2025Responsabilità estesa del produttore, gestione dei rifiuti, simbolo della raccolta differenziata; abrogazione della Direttiva 2006/66/CEOperativo
18 agosto 2026 o successivaEtichetta armonizzata con le informazioni generaliIn attesa dell’atto di esecuzione: si applica 18 mesi dopo la sua entrata in vigore
Dal 2025, date per categoriaDichiarazione dell’impronta di carbonio (EV, poi industriali, LMT)In attesa degli atti delegati, non ancora adottati
18 febbraio 2027QR code, passaporto digitale (EV, LMT, industriali oltre 2 kWh), rimovibilità e sostituibilitàData fissata; modifiche in discussione sulla rimovibilità
18 agosto 2027Due diligence sulle materie primeData fissata dal Reg. (UE) 2025/1561; soglia di fatturato in revisione
18 agosto 2031Contenuto minimo di materiale riciclato (cobalto, piombo, litio, nichel)Data fissata dal Regolamento

Le date indicano i riferimenti principali, non un calendario esaustivo: ogni obbligo va verificato in base alla categoria di batteria e al ruolo dell’impresa.

Cosa è ancora in evoluzione

Il Regolamento batterie affida molti dettagli ad atti delegati e di esecuzione della Commissione, e nel 2025-2026 è stato oggetto di proposte di semplificazione. Per le imprese questo significa monitorare quattro fronti.

Etichetta armonizzata e impronta di carbonio. La Commissione ha pubblicato a dicembre 2025 la bozza dell’atto di esecuzione sull’etichetta, ma non risulta ancora adottato. Lo stesso vale per gli atti sulla metodologia di calcolo dell’impronta di carbonio. Finché non entrano in vigore, i relativi obblighi non decorrono, anche se la data indicata nel Regolamento è già passata.

Deroghe alla rimovibilità. Il 14 luglio 2026 la Commissione ha adottato un atto delegato che aggiunge sei categorie di prodotti a quelle esentate dalla sostituibilità da parte dell’utilizzatore, tra cui smartwatch, fitness tracker e giocattoli elettrici. Per questi prodotti la batteria dovrà essere sostituibile da un professionista indipendente. Contestualmente ha aggiornato gli orientamenti applicativi sull’articolo 11. L’atto delegato produrrà effetti solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Omnibus IV e soglia della due diligence. La Commissione ha proposto di innalzare da 40 a 150 milioni di euro la soglia di fatturato sotto la quale gli operatori sono esclusi dalla due diligence, e di rendere triennale il rapporto pubblico. Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio nel giugno 2026; fino all’adozione formale resta valida la soglia di 40 milioni.

Omnibus VIII. Con la proposta del 10 dicembre 2025 la Commissione ha previsto ulteriori modifiche al Regolamento, tra cui la sostituibilità delle batterie LMT a livello di modulo anziché di cella. Il Consiglio ha definito la propria posizione nel giugno 2026, proponendo anche un rinvio di 18 mesi per alcune categorie di prodotti. Il testo è ancora in negoziazione.

In sintesi, le scadenze del febbraio e dell’agosto 2027 restano valide, ma il contenuto di alcuni obblighi potrebbe cambiare prima di quelle date.

Un esempio: l’impresa che vende dispositivi elettronici

Prendiamo un’impresa italiana che progetta dispositivi elettronici e li vende con il proprio marchio. Le batterie ricaricabili le acquista da un fornitore cinese e le incorpora nel prodotto. Non produce batterie e potrebbe pensare che il Regolamento non la riguardi.

In realtà, in questa configurazione è molto probabile che sia proprio lei a immettere per la prima volta la batteria sul mercato UE. Ne derivano obblighi già operativi:

  • come produttore ai fini EPR, deve essere registrata nel registro nazionale e aderire a un sistema di gestione dei rifiuti di batterie, in Italia e in ogni altro Stato membro in cui vende;
  • come importatore della batteria, deve verificare che il fabbricante abbia svolto la valutazione della conformità, che la batteria rechi la marcatura CE e il simbolo della raccolta differenziata, e conservare la documentazione;
  • se la batteria porta il suo marchio, assume gli obblighi del fabbricante.

A questi si aggiungono le scadenze del 2027. Il dispositivo dovrà consentire all’utilizzatore di sostituire la batteria, salvo rientrare in una delle deroghe, e la batteria dovrà avere il QR code. Se l’impresa supera i 40 milioni di fatturato, sarà soggetta anche alla due diligence sulle materie prime.

Le domande da porsi sono quindi concrete: chi è il fabbricante della batteria? Chi la immette sul mercato UE? Abbiamo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica? Siamo registrati come produttori? Il nostro prodotto rientra in una deroga alla rimovibilità? Rispondere a queste domande permette di distinguere gli obblighi effettivi da quelli che non riguardano l’impresa.

Come prepararsi al Regolamento batterie

Il primo passo non è acquistare un software o chiedere nuove certificazioni ai fornitori. È capire quali batterie entrano nel perimetro dell’impresa e in quale ruolo. Un percorso di adeguamento può articolarsi in cinque passaggi.

  1. Mappare batterie e prodotti: categorie, caratteristiche tecniche, provenienza, mercati di destinazione.
  2. Identificare il ruolo dell’impresa per ciascun flusso: fabbricante, importatore, distributore, produttore ai fini EPR.
  3. Associare gli obblighi a ogni categoria, distinguendo quelli operativi, quelli con data fissata e quelli subordinati ad atti non ancora adottati.
  4. Verificare documenti e dati disponibili: dichiarazione di conformità, documentazione tecnica, registrazioni EPR, informazioni dei fornitori per QR code e passaporto.
  5. Definire un piano proporzionato, con responsabilità, priorità e scadenze, e un sistema per seguire gli aggiornamenti normativi.

La qualità di questa prima analisi fa la differenza tra un adeguamento mirato e una rincorsa agli adempimenti. Per le PMI vale doppio: non possono dedicare risorse a obblighi che non le riguardano, ma non possono nemmeno ignorare quelli che si applicano ai loro prodotti.

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Il Regolamento batterie trasforma tracciabilità, qualità dei dati e responsabilità di filiera in requisiti di conformità del prodotto. Arrivare al 2027 con un quadro chiaro significa sapere oggi quali obblighi si applicano, quali dati servono e chi deve fornirli.

Roberta Lombardi Studio affianca le imprese nell’analisi di applicabilità del Regolamento (UE) 2023/1542: mappatura delle batterie e dei ruoli, individuazione degli obblighi e delle scadenze, verifica della documentazione e delle registrazioni, piano di adeguamento proporzionato alla dimensione aziendale.

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