Schema che confronta il funzionamento del CBAM sulle materie prime con il trattamento dei prodotti finiti trasformati fuori dall'Unione europea prima della proposta di estensione approvata dalla commissione ENVI.

Il 6 luglio 2026 la commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento europeo ha approvato il mandato negoziale per estendere il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) a oltre 200 prodotti finiti: componenti in acciaio e alluminio, filo metallico, molle, elettrodomestici come le lavatrici e numerosi altri beni industriali.. Il testo non è ancora definitivo, ma conferma la volontà dell’Unione europea di applicare il meccanismo anche ai beni trasformati.

Il mandato dovrà essere confermato dalla plenaria del Parlamento a settembre. Solo successivamente inizierà il trilogo con il Consiglio dell’Unione europea, che ha già adottato la propria posizione il 12 giugno. L’entrata in vigore delle nuove regole resta prevista per il 2028.

Cos’è il CBAM e perché l’Unione europea lo ha introdotto

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è il meccanismo europeo che applica alle importazioni un costo del carbonio equivalente a quello sostenuto dai produttori europei attraverso il sistema ETS.

L’obiettivo è evitare il cosiddetto carbon leakage: la delocalizzazione della produzione verso Paesi dove le emissioni non hanno un costo e la successiva reimportazione dei prodotti nell’Unione europea a prezzi artificialmente più bassi.

In altre parole, il CBAM cerca di garantire che un produttore europeo e un produttore extra-UE competano sostenendo un costo del carbonio comparabile.

Il voto della commissione ENVI non modifica questo principio. Propone semplicemente di estenderlo lungo la filiera.

Il problema che il CBAM del 2023 non riusciva a risolvere

Il regolamento attualmente in vigore funziona bene quando viene importata la materia prima.

Se un produttore europeo di acciaio, alluminio, cemento o fertilizzanti paga il costo delle emissioni attraverso l’ETS, mentre un produttore extra-UE no, il CBAM applica all’importazione un costo equivalente, eliminando quel vantaggio competitivo.

Il problema nasce quando quella materia prima viene trasformata all’estero prima di arrivare in Europa.

È qui che il sistema mostrava un vuoto normativo.

I due casi che hanno spinto verso l’estensione

Il vuoto si manifestava sostanzialmente in due situazioni diverse, entrambe con lo stesso risultato: nessun costo del carbonio veniva pagato in alcun punto della catena produttiva.

Primo caso

Un produttore extra-UE realizza un prodotto finito — ad esempio una lavatrice o un componente in acciaio inox — utilizzando acciaio acquistato e lavorato interamente fuori dall’Unione europea.

Quel prodotto entra nel mercato europeo pagando soltanto il normale dazio doganale.

Il produttore:

  • non paga ETS perché produce fuori dall’UE;
  • non paga CBAM perché non importa materia prima nell’Unione.

Non si tratta di elusione.

Semplicemente, il prodotto rimaneva fuori dal perimetro del regolamento.

Secondo caso

Un’impresa europea commissiona quello stesso prodotto a un fornitore extra-UE e lo importa con il proprio marchio.

Le motivazioni possono essere molteplici:

  • minori costi di produzione;
  • capacità produttiva;
  • disponibilità industriale;
  • oppure anche l’assenza del costo CBAM sul prodotto finito.

Dal punto di vista del regolamento, però, il risultato è identico al primo caso.

Anche qui nessun costo del carbonio viene sostenuto lungo la filiera.

Ed è proprio per questo che il nuovo mandato non prova a distinguere le intenzioni dell’importatore.

Tassa il contenuto di carbonio incorporato nel prodotto, non la scelta industriale che ha portato a produrlo fuori dall’Europa.

Perché la Commissione europea è intervenuta

Secondo la proposta della Commissione del 17 dicembre 2025, i prodotti selezionati per l’estensione rappresentano soltanto circa il 15% del volume delle merci già interessate dal CBAM, ma addirittura il 53% del loro valore economico.

Questo dato spiega bene perché il problema non riguardasse tanto le quantità quanto il valore aggiunto incorporato nei prodotti trasformati.

Cosa introduce il mandato approvato dalla commissione ENVI

Il testo approvato mantiene invariata la logica del CBAM.

Estende però il meccanismo a circa duecento categorie di beni trasformati, tra cui:

  • componenti in acciaio e alluminio;
  • macchinari industriali;
  • componentistica per veicoli;
  • attrezzature per l’edilizia;
  • elettrodomestici;
  • filo metallico;
  • funi in acciaio inox.

La commissione ENVI ha inoltre modificato la proposta della Commissione europea su alcuni aspetti.

Ha eliminato:

  • la possibilità per la Commissione di escludere alcune categorie di merci in caso di shock dei prezzi;
  • l’utilizzo dei crediti internazionali di carbonio come alternativa ai certificati CBAM.

Ha invece introdotto una limitata esenzione per alcuni flussi di elettricità provenienti da Paesi extra-UE destinati alla stabilità delle reti elettriche.

Perché questa estensione era richiesta dall’industria europea

L’iniziativa non nasce da una decisione improvvisa della Commissione europea.

Da oltre un anno il settore siderurgico europeo chiedeva pubblicamente di estendere il CBAM ai prodotti trasformati.

Già nel gennaio 2025 EUROFER stimava che oltre 25 milioni di tonnellate di acciaio, pari a circa il 20% della produzione europea, entrassero ogni anno nell’Unione senza sostenere alcun costo del carbonio.

Alla fine del 2025 l’associazione giudicava la proposta della Commissione un primo passo positivo ma ancora insufficiente.

Successivamente la richiesta è stata sostenuta anche da altre organizzazioni europee della filiera, tra cui EUROMETAL, European Aluminium, APPLiA e numerose associazioni industriali.

Rimangono comunque aperte alcune questioni, come il regime dell’inward processing e l’eventuale estensione ad altre categorie di prodotti.

Cosa significa per le imprese della filiera acciaio-alluminio

Dal punto di vista giuridico, oggi non cambia ancora nulla.

Il mandato approvato dalla commissione ENVI non è diritto vigente.

Servono ancora:

  • il voto della plenaria del Parlamento europeo;
  • il negoziato con il Consiglio;
  • l’approvazione definitiva del regolamento.

L’orizzonte temporale rimane il 2028.

Dal punto di vista strategico, invece, il segnale è molto chiaro.

Le imprese che importano beni finiti contenenti acciaio o alluminio hanno ancora alcuni anni per riorganizzare la propria supply chain, verificare l’origine dei materiali e valutare il futuro impatto economico del CBAM.

Anche la soglia di esenzione prevista per le microimportazioni potrebbe diventare più facilmente superabile quando nel calcolo entreranno anche i prodotti trasformati.

Per molte PMI questo potrebbe rappresentare il passaggio da un obbligo oggi solo teorico a un adempimento concreto.

Perché questo tema interessa anche le PMI

Molte piccole e medie imprese ritengono che il CBAM riguardi esclusivamente i grandi produttori di acciaio.

In realtà, numerose PMI acquistano già oggi:

  • componenti metallici;
  • macchinari;
  • elettrodomestici industriali;
  • semilavorati;
  • prodotti finiti provenienti da Paesi extra-UE.

Se l’estensione sarà approvata nella forma attualmente proposta, il tema non riguarderà più soltanto chi importa materie prime, ma anche chi importa prodotti trasformati contenenti materiali ad alta intensità emissiva.

Per questo il periodo che ci separa dal 2028 dovrebbe essere utilizzato per mappare la catena di fornitura e comprendere quali flussi potrebbero rientrare nel futuro perimetro del CBAM.

Domande frequenti

Il CBAM sui prodotti finiti è già in vigore?

No. Il voto della commissione ENVI rappresenta soltanto il mandato negoziale del Parlamento europeo.

Quando potrebbe entrare in vigore?

L’attuale calendario prevede il 2028, dopo il completamento dell’iter legislativo europeo.

Quali prodotti potrebbero essere interessati?

Tra quelli indicati figurano componenti in acciaio e alluminio, macchinari, componentistica per veicoli, attrezzature per l’edilizia, elettrodomestici, filo metallico e altri prodotti industriali.

Le PMI devono fare qualcosa oggi?

Non esistono nuovi obblighi immediati, ma è opportuno iniziare a verificare la propria catena di approvvigionamento per comprendere se i prodotti importati potrebbero rientrare nel futuro campo di applicazione del CBAM.

La direzione di marcia è ormai chiara

Il voto della commissione ENVI non modifica ancora gli obblighi delle imprese.

Modifica però una certezza.

Il CBAM non sembra destinato a rimanere confinato alle materie prime. La direzione della politica industriale europea è quella di estendere progressivamente il prezzo del carbonio lungo tutta la filiera dei prodotti ad alta intensità emissiva.

Per le imprese questo significa che il tempo disponibile fino al 2028 non dovrebbe essere visto come un rinvio, ma come un’opportunità per prepararsi a un cambiamento che appare sempre più probabile.

Roberta Lombardi

Sustainability Manager

Ex Assessora alla Transizione Ecologica della Regione Lazio

Esperta di compliance ESG e normativa europea per le PMI

Fonti: Regolamento (UE) 2023/956; proposta della Commissione europea COM(2025) 989 final del 17 dicembre 2025; posizione del Consiglio UE del 12 giugno 2026; mandato della commissione ENVI del Parlamento europeo del 6 luglio 2026; posizioni pubbliche di EUROFER (gennaio 2025, dicembre 2025) e dichiarazione congiunta multi-settoriale sull’estensione del CBAM ai prodotti a valle.