PPWR: cosa cambia per le imprese dal 12 agosto 2026

Dal 12 agosto 2026 si applica il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il Regolamento (UE) 2025/40, più noto come PPWR. Per le imprese non significa però che da quella data cambino contemporaneamente tutti gli imballaggi, tutte le etichette e tutti i requisiti. Significa che entra in applicazione un nuovo quadro europeo e che diventa necessario capire quale ruolo ricopre l’impresa, quali obblighi sono già applicabili e quali arriveranno negli anni successivi.

È una distinzione meno banale di quanto sembri. Intorno al PPWR si parla molto delle scadenze del 2030, della riciclabilità e della riduzione degli imballaggi, ma per molte aziende il primo cambiamento è più vicino e meno visibile: riguarda responsabilità, documentazione e rapporti con i fornitori.

Cos’è il PPWR e perché cambia il modo di guardare agli imballaggi

Il PPWR sostituisce la precedente direttiva europea sugli imballaggi con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri. L’obiettivo è intervenire sull’intero ciclo di vita dell’imballaggio: progettazione, materiali utilizzati, riciclabilità, contenuto riciclato, riuso, etichettatura e gestione del fine vita.

La dimensione del problema spiega perché l’Unione europea abbia deciso di intervenire in modo così ampio. Nel 2023 nell’UE sono stati generati 79,7 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, pari a 177,8 chilogrammi per abitante.

Per un’impresa, però, conoscere gli obiettivi ambientali del Regolamento non basta. La prima domanda da farsi è molto più concreta: che ruolo ho io rispetto agli imballaggi che utilizzo o commercializzo?

Chi è il fabbricante secondo il PPWR

È uno dei passaggi che può creare più sorprese.

Nel linguaggio comune siamo portati a considerare fabbricante chi materialmente produce una scatola, una bottiglia o un vasetto. Il PPWR utilizza una definizione diversa.

Se un’impresa fa progettare o fabbricare un imballaggio o un prodotto imballato con il proprio nome o marchio, può essere considerata essa stessa fabbricante ai fini del Regolamento, anche se l’imballaggio è stato materialmente prodotto da un altro soggetto.

Le linee guida pubblicate dalla Commissione europea nel giugno 2026 chiariscono ulteriormente questo punto. Per gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli, il fabbricante è normalmente il soggetto che effettua le lavorazioni finali e riempie l’imballaggio con il proprio prodotto: spesso, quindi, coincide con il titolare del marchio del prodotto. Per gli imballaggi di trasporto o di servizio, invece, il fabbricante è normalmente chi produce l’imballaggio, salvo che questo sia commercializzato con il nome o il marchio dell’utilizzatore.

Tradotto nella vita di un’azienda: comprare gli imballaggi da un fornitore non significa automaticamente poter lasciare a quel fornitore tutta la responsabilità PPWR.

Ci sono eccezioni, tra cui una specifica disciplina per le microimprese, che vanno valutate caso per caso. Ma il criterio del marchio è uno dei primi elementi da verificare.

Cosa cambia concretamente dal 12 agosto 2026

Una volta individuato il fabbricante, il Regolamento gli attribuisce la responsabilità di immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi ai requisiti PPWR applicabili.

Questo comporta una procedura di valutazione della conformità, la predisposizione della documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità. Non significa che ogni imballaggio debba ottenere una certificazione da un ente terzo: il sistema previsto dal PPWR si basa, in via generale, sul controllo interno della produzione. La responsabilità della conformità resta però in capo al fabbricante.

Ed è qui che la questione diventa concreta anche per una PMI.

Se vendo un prodotto con il mio marchio utilizzando una bottiglia, un flacone, una vaschetta o una scatola acquistata da terzi, devo avere informazioni sufficienti per dimostrare che quell’imballaggio rispetta i requisiti che gli sono applicabili.

Il PPWR impone infatti ai fornitori di imballaggi e materiali di mettere a disposizione del fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrarne la conformità.

Per molte aziende questo significa cominciare a guardare in modo diverso anche alle schede tecniche che ricevono dai propri fornitori. Non basta più sapere che un materiale “è a norma”: occorre capire rispetto a quale requisito, sulla base di quale informazione e con quale evidenza documentale.

Riciclabilità: cosa vale già e cosa arriverà dal 2030

Un altro punto sul quale conviene fare chiarezza riguarda la riciclabilità.

Il PPWR stabilisce il principio generale secondo cui gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili. Il sistema completo con cui questa riciclabilità sarà valutata, però, entrerà progressivamente in funzione negli anni successivi.

Dal 2030, o dalla successiva data prevista in relazione agli atti delegati della Commissione, gli imballaggi saranno classificati secondo le classi di prestazione A, B o C sulla base dei criteri europei di progettazione per il riciclaggio.

Dal 2035 alla valutazione si aggiungerà progressivamente il requisito del riciclaggio “su scala”, che guarda non soltanto alla riciclabilità teorica dell’imballaggio ma alla sua effettiva possibilità di essere raccolto, selezionato e riciclato attraverso infrastrutture operative.

Dal 2038 non potranno più essere immessi sul mercato gli imballaggi che rimangono nella classe C.

Per questo eviterei due estremi: pensare che dal 12 agosto 2026 ogni imballaggio debba già avere una classificazione A, B o C, oppure concludere che fino al 2030 non ci sia nulla da fare.

Chi oggi progetta un nuovo packaging destinato a restare sul mercato per diversi anni ha interesse a conoscere già la direzione verso cui stanno andando i requisiti.

Devo cambiare le etichette dal 12 agosto 2026?

No, non in via generale.

Il PPWR introduce un sistema armonizzato europeo di etichettatura degli imballaggi, ma la relativa applicazione è successiva.

Per la nuova etichetta che indica la composizione dei materiali, il Regolamento prevede come riferimento il 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione, se questa data è successiva.

La distinzione è utile soprattutto per le imprese che in questi mesi stanno già riprogettando etichette e packaging. Non ha senso modificare oggi una grafica sulla base di un sistema armonizzato futuro trattandolo come se fosse già obbligatorio.

Ha invece senso evitare di progettare un imballaggio ignorando requisiti che sappiamo già essere in arrivo.

Importatori e distributori non sono esclusi

Il fabbricante ha il ruolo centrale nella conformità del packaging, ma non è l’unico operatore coinvolto.

Anche importatori e distributori hanno obblighi propri. Devono verificare, nei rispettivi ruoli, che gli imballaggi che immettono o mettono a disposizione sul mercato rispettino gli adempimenti previsti dal PPWR.

In alcuni casi possono inoltre diventare essi stessi fabbricanti: per esempio quando commercializzano un imballaggio con il proprio nome o marchio oppure modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da poterne compromettere la conformità. La Commissione lo ha ribadito nelle linee guida del giugno 2026.

Questo è il motivo per cui partire soltanto dal tipo di imballaggio può portare fuori strada. Prima occorre ricostruire la filiera e capire chi fa cosa.

E le sanzioni?

Anche qui circolano informazioni che rischiano di essere premature.

Il PPWR non contiene una tabella europea con una multa standard applicabile a tutte le violazioni. Il Regolamento stabilisce che gli Stati membri definiscano entro il 12 febbraio 2027 il proprio regime sanzionatorio, con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Questo significa che quando si legge una cifra presentata genericamente come “la sanzione prevista dal PPWR” conviene controllarne l’origine e capire a quale disposizione nazionale o specifica violazione si riferisca.

Da dove partire in azienda

Quando affronto il PPWR con un’impresa, partirei da una cosa molto semplice: vedere quali imballaggi utilizza davvero.

Imballaggi del prodotto, scatole, film, pallet, confezioni secondarie, materiali utilizzati per le spedizioni. Per ciascuno va poi ricostruito chi lo produce, chi decide le sue caratteristiche, quale marchio porta e quale ruolo assume l’impresa.

Solo dopo ha senso passare ai documenti.

A quel punto si può verificare quali informazioni sono già disponibili presso i fornitori, quali mancano, quali requisiti PPWR sono applicabili oggi e quali modifiche conviene programmare in vista delle scadenze successive.

È un lavoro meno spettacolare del redesign di una confezione. Ma è quello che permette di capire se il packaging che l’impresa utilizza è davvero sotto controllo.

Domande frequenti sul PPWR

Il PPWR riguarda anche una PMI che non produce imballaggi?

Sì, può riguardarla. Un’impresa può assumere il ruolo di fabbricante anche se acquista materialmente gli imballaggi da un fornitore, per esempio quando fa realizzare o commercializza il prodotto imballato con il proprio nome o marchio. Esistono tuttavia alcune eccezioni, tra cui quella prevista per determinate microimprese.

Dal 12 agosto 2026 devo sostituire tutti i miei imballaggi?

No. Il 12 agosto 2026 è la data generale di applicazione del PPWR, ma numerosi requisiti hanno scadenze successive. Occorre verificare quali disposizioni siano già applicabili al singolo imballaggio e quali entreranno in vigore più avanti.

Se compro l’imballaggio da un fornitore, devo comunque avere della documentazione?

Se l’impresa assume il ruolo di fabbricante, sì. Il fornitore deve fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’imballaggio ai requisiti applicabili.

Serve una certificazione esterna per essere conformi al PPWR?

Non esiste un obbligo generalizzato di far certificare ogni imballaggio da un organismo terzo. Il PPWR prevede una valutazione della conformità e una dichiarazione UE di conformità, mentre la responsabilità rimane in capo al fabbricante.

La nuova etichetta PPWR è già obbligatoria?

No. La nuova etichettatura armonizzata europea segue una tempistica successiva e dipende anche dagli atti di esecuzione della Commissione. Per l’indicazione armonizzata della composizione dei materiali il Regolamento fissa come riferimento il 12 agosto 2028 o, se successiva, la data risultante dal periodo previsto dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione.

Il PPWR per una PMI: prima capire il proprio ruolo

Il nuovo Regolamento sugli imballaggi accompagnerà le imprese per diversi anni, perché molte delle sue prescrizioni entreranno in applicazione progressivamente.

Per chi utilizza imballaggi oggi, però, c’è già un lavoro da fare: ricostruire il proprio ruolo nella filiera, verificare la documentazione disponibile e capire quali requisiti riguardano concretamente i propri prodotti.

È da questa fotografia iniziale che si può decidere cosa adeguare subito e cosa programmare.

Roberta Lombardi Studio supporta le imprese nella valutazione preliminare degli obblighi PPWR, nell’individuazione del ruolo assunto nella filiera e nella verifica della documentazione necessaria alla conformità.

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